BENCHE' il problema mi turbasse molto, e forse proprio per questo, ho cercato negli ultimi mesi di non pronunciare alcun giudizio o opinione sul caso Englaro, per molte e sensate ragioni, ma anzitutto perché non volevo partecipare alla canea di chi stava sfruttando per ragioni ideologiche, da una parte e dall'altra, la vicenda di una sventurata ragazza e della sua famiglia.
Quando il presidente del Consiglio ha preso pretesto dal caso per tentare uno dei suoi ormai reiterati attacchi alla Costituzione, sono intervenuto con Libertà e Giustizia, in piazza, e mi sono unito agli appelli alla vigilanza. Ma nelle poche interviste che non ho potuto evitare ho sempre detto che le poche centinaia di persone che erano con me davanti a palazzo di Giustizia a Milano non erano lì a manifestare sul caso Englaro, perché ero pronto a scommettere che se si fosse fatta la conta si sarebbe visto che metà la pensavano in un modo e metà nell'altro, ma per protestare contro l'attacco al presidente della Repubblica, attentato bonapartista (ringrazio Ezio Mauro per aver rievocato questo precedente) su cui tutti erano d'accordo.
Adesso, sfogliando le gazzette, mi rendo conto come sia difficile dividere questi due problemi e quanta sottigliezza politologica, giuridica e (permettetemi) morale ci voglia a capire quanto i due problemi siano diversi. Ma cosa si può pretendere da chi, come accadeva secoli fa con Terenzio e gli orsi, ha preferito il Grande Fratello alla discussione su questi casi?
Così mi sono trovato citato tra coloro che sul caso Englaro avevano idee chiare e decise. Intervengo per dire che non le avevo, altrimenti le avrei espresse. Solo che, ora che la ragazza è morta, forse si può parlare di questi problemi senza temere di far sciacallaggio su un corpo in sofferenza.
In effetti non intendo parlare della morte di Eluana Englaro. Voglio piuttosto parlare della mia morte, e ammetterete che in questo caso ho qualche diritto all'esternazione.
Dovendo parlare della morte mia, e non di quella altrui, non posso non citare alcuni aspetti della mia vita, tra cui il fatto che qualche anno fa ho scritto un romanzo intitolato La misteriosa fiamma della regina Loana, dove il protagonista, dopo un primo incidente cerebrale per cui perdeva la memoria, cadeva nuovamente in coma.
Non so se scrivendo volessi affermare qualcosa di scientificamente valido o cercassi solo un pretesto narrativo, ma fatto sta che ho impiegato più di cento pagine a far monologare il mio personaggio ormai in coma (non avevo allora calcolato se ridotto a vegetale, imputato di morte cerebrale o in coma eventualmente reversibile - segno che non avevo precise preoccupazioni scientifiche).
In ogni caso il personaggio, in quello stato che chiamerò di "vita sospesa", pensava, ricordava, desiderava, si commuoveva. Sapeva benissimo che probabilmente i suoi cari lo credevano ridotto allo stato di una rapa, o al massimo di un cagnolino dormiente, ma si accorgeva che i medici sanno pochissimo di quanto succede nel nostro funzionamento mentale, e che forse dove essi vedono un encefalogramma piatto noi continuiamo a pensare, che so, coi rognoni, col cuore, coi reni, col pancreas...
Questa era la mia finzione letteraria (per calmare coloro che dall'eccezionale si attendono tutto, dirò che alla fine il mio personaggio sprofondava nel buio) ma devo dire che se l'avevo pensata era perché un poco ci credevo. Non sono sicuro che là dove gli strumenti scientifici di oggi vedono solo una terra piatta, e una assenza di anima, ci sia del tutto assenza di pensiero - e lo dico con sereno materialismo, non perché ritenga che un'anima sopravviva alla morte delle nostre cellule ma perché non mi sento di escludere che - morte e definitivamente alcune cellule - altre non sopravvivano e prendano il controllo della situazione, testimoniando di una straordinaria plasticità non del nostro cervello (questo ormai lo sanno tutti) ma del nostro corpo.
Insomma, siccome sospetto che quando si è sani si pensi anche con l'alluce, allora perché no quando il cervello non dà segni di vita?
Non farei una comunicazione in merito a un congresso scientifico, ma in qualche modo ci credo. Visto che c'è gente che crede al cornetto rosso lasciatemi credere a questo.
Ora che cosa vorrei, se se mi trovassi in una situazione del genere?
A cercare proprio col lanternino tutte le possibilità credo proprio che esse si riducano a tre. Prima possibilità, sopravviverei come una rapa, senza coscienza, senza poter dire "io", reagendo al massimo a qualche modificazione dell'umidità atmosferica, come se fossi una colonnina di mercurio. In effetti a queste condizioni non sarei più "io", ma appunto una rapa e non vedo perché dovrei preoccuparmi di me.
La seconda possibilità è che in quello stato si riviva tutto il proprio passato, si torni all'infanzia, si abbiano visioni e si realizzino quelli che in vita erano stati i nostri desideri, insomma si viva una sorta di sogno paradisiaco. È un poco quel che accade al personaggio del mio romanzo, ma poi purtroppo anche lui cala nelle tenebre.
La terza ipotesi è la più angosciante, è che in quella vita sospesa ci si interroghi su cosa faranno e penseranno di noi i nostri cari, si riviva col cuore in gola gli ultimi momenti di coscienza, si tema per l'orrido futuro che ci attende, o addirittura ci si consumi come ha fatto mia madre negli ultimi dieci anni che è sopravvissuta a mio padre, raccontando a noi figli, ogni volta che poteva, come era stata orribile la notte in cui mio padre era stato colto da infarto, e se non fosse stata colpa sua che aveva preparato una cena forse troppo pesante. Questo sarebbe l'inferno - e ho accolto quasi con sollievo la morte di mia madre perché sapevo che stava uscendo da quell'inferno.
Adesso facciamo una botta di conti alla Pascal. Di tre possibilità solo una è gradevole, le altre due sono negative. In termini di roulette (e sui grandi numeri, tipo diciassette anni di vita sospesa) si è già perso in partenza. Ma il problema non è questo. Io sono pronto a dichiarare che, nel caso incorra nell'incidente della vita sospesa, desidero che non si protraggano le cure (anche se potrei perdere alcuni istanti o millenni di paradiso) per evitare tensioni, disperazione, false speranze, traumi e (permettetemi) spese insostenibili ai miei cari. Ma chi sono io per distruggere la vita a una, due, tre o più persone per la remota possibilità di avere qualche istante o qualche anno di paradiso virtuale?
Io ho il diritto di scegliere la mia morte per il bene degli altri. Guarda caso, è quello che mi ha sempre insegnato la morale, e non solo quella laica, ma anche quella delle religioni, è quello che mi hanno insegnato da piccolo, che Pietro Micca ha fatto bene a dare fuoco alle polveri per salvare tutti i torinesi, che Salvo D'Acquisto ha fatto bene ad accusarsi di un crimine non commesso, andando incontro alla fucilazione, per salvare un intero paese, che è eroe chi si strappa la lingua e accetta la morte sicura per non tradire e mandare a morte i compagni, che è santo chi accetta l'inevitabile lebbra per baciare le piaghe al lebbroso.
E dopo che mi avete insegnato tutto questo non volete che io sottoscriva alla sospensione di una vita sospesa per amore delle persone che amo? Ma dove è finita la morale - e quella eroica, e quella che mi avete insegnato, che caratterizza la santità?
Ecco perché, turbato a manifestare la sia pur minima idea sulla morte di Eluana (non sono, maledizione, fatti miei, ma dei genitori che l'hanno amata più di quanto l'abbia amata Berlusconi, che ha sinistramente fantasmato sulle sue mestruazioni) non ho esitazioni a pronunciare la mia opinione circa la mia morte. E all'amore che una morte può incarnare. "Laudato s' mi Signore, per sora nostra Morte corporale, - da la quale nullu homo vivente po' skappare: - guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; - beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, - ka la morte secunda no 'l farrà male".
Commento alla sentenza 343/2008 di Bin
Se non sale in cielo, non sarà forse un raglio d’asino?
(a proposito dell’ord. 334/2008)
Roberto Bin
L’esito era scontato, essendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
A voler pensare bene, esso è frutto di un errore. Ecco di che si tratta, lo sbaglio è
ben compendiato in questo passo:
“Si è detto che si tratta di denegata giustizia: ebbene, si denega la giustizia quando vi sia una
norma dell'ordinamento che viene evocata. Ma qui non c'è nessuna norma, perché - come
dice il diritto romano, che è molto inferiore al diritto dei giorni nostri, quasi inesistente - ubi
lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit”.
Tutto nasce da qui, da un imperdonabile equivoco del sen. Cossiga. Ex
Presidente della Repubblica dedito, anziché alla difesa delle istituzioni, al loro
“picconamento” quotidiano; ex professore incaricato di diritto costituzionale,
sempre respinto dal mondo scientifico e accademico, Cossiga si è fatto promotore di
una levata di scudi delle Camere contro la Cassazione e la Corte d’appello milanese,
ree soltanto di aver rispettato il divieto di non liquet, di rifiutare di rispondere alla
domanda del ricorrente in assenza di una chiara norma di legge. Invece di ignorare
la proposta del senatore, magari con un sorriso imbarazzato, senatori e deputati ne
hanno discusso seriamente e a lungo, hanno chiesto un parere illuminato della
Commissione affari costituzionali, e alla fine l’hanno approvata con l’astensione
“collaborativa” del principale gruppo di opposizione. Già, quando si tratta di
difendere le prerogative parlamentari, l’unità corporativa suggerisce di evitare
troppe divisioni: come mostrano – per limitare la citazione al più recente degli
episodi – le decisioni della Giunta delle elezioni e delle immunità sul caso Di
Girolamo - il senatore eletto in una circoscrizione estera dichiarando falsamente di
risiedervi, che la Giunta, rifiutata al giudice procedente l'autorizzazione
all'esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti
domiciliari1, con voto unanime mantiene al suo posto in attesa di sollevare
l’eccezione di incostituzionalità della norma che prescrive l’obbligo di residenza2.
Onore va alle poche voci di dissenso. Per esempio, nella Relazione di
minoranza alla Commissione, i sen. Ceccanti e Pardi avevano correttamente
impostato il tema: “l’assenza di una disciplina specifica delle scelte di fine vita
determina comunque di fatto la possibilità per l’autorità giudiziaria – tenuta a
1 Resoconto sommario n. 6 del 24/06/2008.
2 Si veda il Resoconto sommario n. 15 del 07/10/2008.
decidere in forza del divieto di non liquet – di accedere a interpretazioni diverse delle
norme vigenti, sia pure nel rispetto dei parametri ermeneutici di cui all’articolo 12
delle disposizioni preliminari al codice civile. Qualora volesse limitare tale possibilità,
ben potrebbe il Parlamento disciplinare la materia in esame, evitando così
l’elevazione di un conflitto interorganico che allo stato appare meramente
ipotetico”3. Cioè esattamente quello che oggi risponde la Corte con la sua ordinanza.
Come Gino Gorla4 ha spiegato, il divieto di “denegare giustizia” contenuto in
norme come l’art. 12 delle “Preleggi” - norme che risalgono la tradizione dei codici
(e, ben più indietro, alla novella 125 di Giustiniano5) - non svolge il ruolo di
disciplinare l’interpretazione dei testi normativi, ma quello di regolare i reciproci
rapporti tra il potere legislativo e il potere giudiziario. L’art. 4 del Code civil
disponeva con chiarezza che “le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence,
de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de
déni de justice”: di questo spirito è erede il nostro art. 12, che non minaccia
punizioni (il fascismo forse aveva un rispetto, almeno formale, per la magistratura
che oggi si è perso), ma indica al giudice il percorso da seguire per rispondere a chi
invoca giustizia, nei casi in cui non riesca a trovare il casus legis. Sotto questo profilo,
la disposizione delle “Preleggi” fa sistema con l’art. 101.2 Cost., che fissa il vincolo
che lega il giudice alla legge.
Insomma, che i giudici siano tenuti a individuare la norma di diritto da
applicare al caso concreto sottoposto alla loro cognizione non è frutto dell’ideologia
usurpatrice della Cassazione, ma specifica prescrizione di legge. Anzi è addirittura un
principio che “fa sistema” con con gli altri principi costituzionali: “modern law
proceeds from a prohibition of denying access to the law as well as from a duty to
give reasons –both of which are in conformity with the concept of the democratic
constitutional state”6. Né si può obiettare che il giudice dovrebbe astenersi dal
decidere in materie “eticamente sensibili”, sulle quali è acceso il contrasto di
opinioni. Vale proprio l’opposto: il diritto serve a comporre i conflitti, e il
ragionamento giuridico attraverso cui si svolge la motivazione della sentenza ha
proprio il compito di raffreddare le emozioni delle parti7.
3 Senato, Doc. XVI n. 1-bis
4 Cfr. in particolare I precedenti storici dell’ art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un
problema di diritto costituzionale?), in Foro it. 1969, V, 112 ss.
5 ..che ordinava ai giudici "perfecte examinare causam et quod sibi iustum atque legitimum visum sit iudicare":
cfr. A. M. RABELLO, Non Liquet - From Modern Law to Roman Law, in Israel Law Rev. 1974, 63 ss., 82.
6 F. MULLER, Observations on the Role of Precedent in Modern Continental European Law from the
Perspective of Structuring Legal Theory, in 11 Stellenbosch L. Rev. (2000), 426 ss., 433.
7 “Whatever we select as the legal rules in this area will have strong emotional consequences for the parties
involved, and it is precisely for this reason that these legal analytics are important”: G. COHEN, The Constitution and
the Rights Not to Procreate, in 60 Stan. L. Rev. (2007-2008), 1135 ss., 1139.
Ovviamente ciò non significa che non sia opportuno l’intervento del
legislatore, tutt’altro. Bene farebbe il parlamento ad intervenire, ed anzi l’ordinanza
della Corte termina con un invito esplicito, più esattamente, con un invito e un
monito: “il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa
della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni
costituzionali coinvolti”. Perché il problema è proprio questo: si tratta di approvare
una legge che sia rispettosa dei principi e dei diritti costituzionali, e non sia
l’ennesima disciplina che, in nome di “principi non negoziabili” professati da alcuni,
pretenda di imporli a tutti, opprimendo la sfera di autonomia che l’art. 2 della Cost.
riconosce ad ognuno. Ma forse ai fanatici (e agli opportunisti) fa più comodo che il
problema resti irrisolto, che il contrasto tra valori rimanga senza mediazione, che i
“principi” non scendano ad alcun negoziato, così si può continuare ad alimentare il
clima da crociata. Se per caso i giudici, trovandosi costretti loro malgrado ad
esercitare la funzione ad essi affidata, cercano di trovare nel sistema normativo le
rationes sulla cui base decidere, si cerca di bloccarli ricorrendo alla Corte. E se infine
la Corte rigetta questo tentativo strumentale e avventato, allora si fa come il sen.
Quagliariello, che sui giornali accusa la Corte di aver preso una “decisione pilatesca”8
.
Ma, si sa, lui è un grande estimatore del sen. Cossiga, con cui ha firmato la
mozione che ha innescato l’avventura del conflitto di attribuzioni: ritiene che le sue
“picconate” siano state “un contributo indispensabile” per superare i limiti politici
del nostro paese9. Giudizi da storico, quale lui è: per cui gli si può anche perdonare
di prendere lucciole per lanterne quando cita, come precedente rispetto a cui la
Corte “smentisce se stessa”, la sent. 285/199010; la quale, come è evidente, non
c’entra nulla con l’ordinanza di oggi, riguardando un caso in cui la Corte ha
riconosciuto la fondatezza (e preventivamente l’ammissibilità) del conflitto mosso
contro la Cassazione che aveva esplicitamente disapplicato una legge regionale
vigente (oltretutto questa pronuncia, come ben si sa, è stata seguita da una copiosa
e ferrigna giurisprudenza che ha sistematicamente bloccato qualsiasi tentativo di
provocare un giudizio della Corte stessa su ipotesi anche lontanamente riportabili ad
errori in judicando). Meno perdonabili sono altri commenti azzardati, come quello di
Marco Olivetti, che risulta essere docente di diritto costituzionale (anche per
responsabilità di chi scrive, lo devo ammettere) e ciò nonostante scopre con
sorpresa e sdegno che vi sono persino sentenze (come quella della vituperata
Cassazione) che configurano la abominevole fattispecie di “creazione di nuovo
8 Corriere della sera, 9 ottobre 2008.
9 Così si legge nel suo blog: www.gaetanoquagliariello.it.
10 Corriere della sera, 10 ottobre 2008.
diritto da parte di un giudice”11. Non farebbe bene ai nostri giuristi militanti la
lettura rilassante di qualche classico, che so, di Kelsen per esempio? “Soltanto
l’erronea identificazione del diritto con la legge”, vi troverebbe scritto12, può
offuscare l’evidenza che la funzione giurisdizionale “è produzione di diritto nel vero
senso della parola”.
Restano alcuni fatti. Quasi mille tra senatori e deputati hanno perso ore e ore
del loro tempo prezioso (in più di un senso), non per discutere di una legge
equilibrata e rispettosa dei principi costituzionali, ma per convincersi
dell’opportunità del conflitto di attribuzioni contro i giudici; le Camere hanno speso
danaro pubblico per retribuire avvocati disposti ad affrontare l’impervio compito di
stendere un ricorso palesemente infondato; la Corte ha dovuto spendere del tempo
a trattare del ricorso, anche se non ha potuto far altro che rigettarlo in limine litis. E
tutto ciò ha scavato, del tutto inutilmente e gratuitamente, un altro solco tra i poteri
dello Stato, lungo quel delicato crinale che, per ragioni costitutive, nello Stato di
diritto separa la politica dal diritto – crinale che in Italia rischia ormai di diventare
una trincea rispetto alla quale anche la Corte costituzionale è sollecitata sempre più
spesso a scegliere il campo in cui schierarsi. Il che ci fa anche intendere con quale
spirito il Parlamento proceda da un po’ di tempo alla nomina dei “propri
rappresentanti” in essa.
11 Avvenire,